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Diventa Legge il decreto sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri

Pubblicata sulla G.U. del 5 maggio 2023 la Legge di conversione, con modifiche, del D.L. n. 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irre...

 

8 Maggio 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicata sulla G.U. del 5 maggio 2023 la Legge di conversione, con modifiche, del D.L. n. 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare (Legge 5 maggio 2023, n. 50).

E’ entrata in vigore dal 6 maggio 2023 la Legge n. 50/2023 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 20/2023 sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e il contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare.

 

Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il nuovo comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 20/2023, stabilisce che “Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all’articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato».

 

Ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 1, introdotto in sede di conversione, possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. Inoltre, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24 del decreto, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.

 

In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell’articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.

 

Viene inserito il nuovo articolo 4 bis contenente disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati, prevedendosi che il permesso di soggiorno di cui al comma 1 dell’art. 32 di cui al testo unico del D.Lgs. n. 286/1998, può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del citato testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Sono adottate misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, è prevista l’attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa. 

 

Si segnalano, inoltre, disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. 

 

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