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Magistrati onorari: accesso alla disoccupazione NASpI

Fornite istruzioni amministrative in ordine all’accesso alla prestazione di disoccupazione per i soggetti del contingente a esaurimento (INPS, circolare 25 marzo 2025, n. 69). In considerazione della disposizione di cui all’articolo 15-bis, com...

 

27 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite istruzioni amministrative in ordine all’accesso alla prestazione di disoccupazione per i soggetti del contingente a esaurimento (INPS, circolare 25 marzo 2025, n. 69).

In considerazione della disposizione di cui all’articolo 15-bis, comma 2 del D.L. n. 75/2023, così come autenticamente interpretata dall’articolo 2 del D.L. n. 131/2024, a decorrere dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati onorari esclusivisti nel ruolo a esaurimento, a seguito delle procedure valutative effettuate nell’arco del 2023, è dovuto il versamento della contribuzione NASpI con conseguente ampliamento della tutela assicurativa a favore della categoria in argomento. L’assolvimento del predetto obbligo contributivo è assicurato mediante l’applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.

Pertanto, con la circolare in commento, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative  in ordine all’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 116/2017, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Istituto.

Inoltre, a seguito della citata interpretazione autentica, l’INPS precisa che esclusivamente per le cessazioni del rapporto di lavoro intercorse tra la data di insorgenza dell’obbligo contributivo ai fini della NASpI e il 25 marzo 2025 (giorno della pubblicazione della circolare in argomento), il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre da tale ultima data. In tale ipotesi, la prestazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda, fatte salve le ordinarie ipotesi di slittamento dell’indennità, laddove applicabili, come individuate dalla circolare INPS n. 94/2015, paragrafo 2.7.

Invece, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti successivamente alla data di pubblicazione della circolare in oggetto, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre secondo le regole ordinarie (come individuate dalla circolare INPS n. 94/2015, paragrafo 2.6) con conseguente decorrenza della prestazione secondo le regole di carattere generale (paragrafo 2.7 della medesima circolare n. 94/2015).

La presentazione della domanda

L’INPS informa che che i potenziali beneficiari devono inoltrare istanza all’Istituto esclusivamente in modalità telematica, accedendo con la propria identità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS all’apposito servizio dedicato presente sul sito istituzionale. Inoltre, è possibile presentare domanda tramite gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa al sito web dell’Istituto, l’indennità NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact center multicanale.

Infine nella circolare in questione sono riepilogati i requisiti di accesso alla prestazione, la sua misura e durata.

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